Con il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto “Ristori”), il Governo ha introdotto una serie di misure tecniche relative allo svolgimento delle udienze civili e al deposito degli atti che troveranno applicazione sino alla cessazione dello stato di emergenza (data ad oggi fissata al 31 gennaio 2021). Con riguardo a quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento in esame, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Quanto allo svolgimento delle udienze, la normativa d’urgenza prevede che:
- le udienze dei procedimenti civili, per le quali è ammessa la presenza del pubblico, possono essere celebrate a porte chiuse ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile;
- in materia di separazione consensuale (articolo 711 del codice civile) e di divorzio congiunto (articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898), il giudice può disporre che le udienze siano sostituite dal deposito telematico di note scritte, a condizione che tutte le parti che avrebbero diritto di partecipare all’udienza formulino espressa rinuncia in tal senso con comunicazione depositata almeno 15 giorni prima della data dell’udienza originariamente fissata;
- il giudice può partecipare all’udienza da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario, anche in deroga a quanto in precedenza previsto dall’articolo 221, comma 7 del DL 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020). In particolare, tale ultima disposizione prevede che, con il consenso preventivo delle parti, il giudice possa disporre lo svolgimento con collegamento audio/visivo virtuale di tutte le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
- le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamento da remoto.
- le suddette disposizioni nonché quelle precedentemente adottate con DL 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020) si applicano altresì ai procedimenti arbitrali rituali.
Con riguardo, invece, al deposito degli atti processuali, il Decreto-Legge in commento dispone che:
- è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari;
- ai fini dell’attestazione del deposito degli atti inviati tramite PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvederà ad annotarne la data di ricezione nel registro e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico;
- ai fini della continuità di della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale di segreteria provvederà, altresì, all’inserimento nel fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto, con l’attestazione della data di ricezione nella casella PEC dell’ufficio.