La Suprema Corte si è di recente espressa sul tema, precisando che: «L’art. 702 bis c.p.c., comma 1, stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l’altro, quanto previsto dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5, ovverosia “l’indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. Analogamente, il comma 4 della medesima disposizione dispone che anche il convenuto debba, con la comparsa di risposta, “indicare i mezzi di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”».
Sul punto, richiamando precedenti arresti, ha statuito che «le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare dell’art. 702 bis c.p.c., i commi 1 e 4 … non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l’art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l’eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell’eventuale non sommarietà dell’istruzione, ai fini dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l’intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie. Ancor meno agevolmente appare allora ravvisabile un momento preclusivo per le deduzioni probatorie con riguardo alle controversie trattate con il rito sommario elencate nel Capo III del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto ad esse neppure si applica dell’art. 702-ter c.p.c., il comma 3″(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25547 del 18/12/2015, non massimata, pagg. 10 e 11)».
Pertanto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.».
Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2021, n. 46. Pres. Lombardo. Est. Oliva.
Sulle preclusioni istruttorie dell’art. 702 bis c.p.c.
Studio Capponi e Di Falco
La Suprema Corte si è di recente espressa sul tema, precisando che: «L’art. 702 bis c.p.c., comma 1, stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l’altro, quanto previsto dall’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5, ovverosia “l’indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. Analogamente, il comma 4 della medesima disposizione dispone che anche il convenuto debba, con la comparsa di risposta, “indicare i mezzi di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”».
Sul punto, richiamando precedenti arresti, ha statuito che «le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare dell’art. 702 bis c.p.c., i commi 1 e 4 … non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l’art. 702 bis c.p.c. sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l’eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell’eventuale non sommarietà dell’istruzione, ai fini dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l’intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie. Ancor meno agevolmente appare allora ravvisabile un momento preclusivo per le deduzioni probatorie con riguardo alle controversie trattate con il rito sommario elencate nel Capo III del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto ad esse neppure si applica dell’art. 702-ter c.p.c., il comma 3″(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25547 del 18/12/2015, non massimata, pagg. 10 e 11)».
Pertanto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Poiché l’art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.».
Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2021, n. 46. Pres. Lombardo. Est. Oliva.
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