Interessi legalmente applicabili

Torniamo sul tema, già analizzato in Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, dell’applicazione del saggio degli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., per segnalare l’interessante Sentenza 25 settembre 2020 del Tribunale di Savona (studiocapponidifalco.com/…/Trib.-Savona-25-sett-2020.pdf).

Essa ha stabilito l’applicabilità del tasso d’interesse “commerciale” nelle esecuzioni aventi ad oggetto un titolo che, genericamente, faccia riferimento agli interessi “legali”, intesi quali interessi legalmente applicabili e non già quali interessi al tasso legale (s’intende: di cui al I comma dello stesso art. 1284 c.c.).

Il Tribunale ha precisato che il recente arresto della Suprema Corte (n. 8128/2020) va interpretato in tal senso: ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi riconosciuti, limitandosi a una generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati gli interessi di cui all’art. 1284 c.c. (compreso il IV comma), in ragione della portata generale della disposizione del codice, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; né può ritenersi consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere a integrazione o correzione del titolo esecutivo.

Pertanto, ove non diversamente specificato, vanno applicati gli interessi ex art. 1284 c.c., con riferimento ad ogni comma (e dunque anche al IV), adattando il tasso d’interesse allo specifico caso.

Proprio a tal riguardo la sentenza fa un passo in avanti nell’annosa questione, ritenendo applicabile l’interesse richiamato dal IV comma non soltanto alle obbligazioni contrattuali tout court, ma anche alle obbligazioni di natura risarcitoria da inadempimento.

Il problema dell’eventuale natura illiquida dell’obbligazione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale, in quanto debito di valore, dev’esser risolta nel senso che l’effetto pregiudizievole dell’applicazione del tasso di mora di cui al IV comma risulta non automatico, ma dipendente da una specifica iniziativa del creditore, quale la proposizione della domanda giudiziale.

Difatti, l’interpretazione operata dal giudice di legittimità con la Sentenza n. 28409/2018, che ha limitato l’applicabilità del tasso “commerciale” alle obbligazioni di fonte contrattuale, ha già di per sé carattere restrittivo e, pertanto, occorre particolare cautela nel privilegiare opzioni ermeneutiche che siano, a loro volta, ulteriormente restrittive dell’ambito d’applicazione della disposizione, in assenza di inequivoche indicazioni letterali del legislatore.

È opportuno riportare per esteso qualche passaggio di questa interessante sentenza. Essa, in particolare, motiva che «non pare che vi siano insuperabili argomenti che impongano di interpretare l’esclusione dell’operatività del quarto comma dell’art. 1284 c.c. in senso estensivo, riferendo, quindi, tale esclusione non solo alle obbligazioni extracontrattuali e a quelle che trovano la loro fonte nella legge, bensì anche a quelle che, pur trovando il loro fondamento nel contratto, siano di natura risarcitoria. Un primo argomento per estendere l’esclusione e, quindi, restringere ulteriormente l’ambito di applicazione della disposizione in questione, potrebbe essere astrattamente individuato nella circostanza che le obbligazioni risarcitorie, pur derivanti da contratto, avrebbero talvolta natura di debiti di valore, quantomeno nei casi in cui l’obbligazione inadempiuta sia, a propria volta, un’obbligazione di valore … Un secondo argomento che potrebbe astrattamente deporre per l’ulteriore restrizione del campo di applicazione della norma in questione può essere tratto da un’efficace argomentazione che è stata autorevolmente utilizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17989 del 2016 al fine di risolvere il contrasto interpretativo in merito all’ambito di applicabilità dell’art. 1182 c.c. Con tale sentenza, le Sezioni Unite hanno precisato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono — agli effetti sia del forum destinatae solutionis, sia della mora ex re (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.) — esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri non discrezionali per determinarlo».

Il Tribunale giudica entrambi tali argomenti superabili, motivando che: «è pur vero che l’obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale potrebbe essere (e normalmente è) illiquida, ma è altresì vero che, da un lato, si tratta di obbligazione risarcitoria conseguente all’inadempimento del contratto e che, dall’altro lato, l’effetto pregiudizievole dell’applicazione del tasso di mora di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. risulta non già automatico, come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, ma dipende da una specifica iniziativa del creditore (di efficacia senz’altro quantomeno assimilabile alla costituzione in mora del debitore) quale è la proposizione della domanda giudiziale. Inoltre, non può configurarsi un’assoluta incompatibilità ontologica tra mora del debitore e obbligazioni illiquide, per la semplice ragione che proprio lo stesso art. 1219 c.c. prevede addirittura la mora ex re per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, che sono certamente illiquide».

Il Tribunale conclude quindi nel senso che «vi sono, per contro, validi argomenti per ritenere che l’esclusione non possa essere estesa a tali obbligazioni e che, quindi, il comma quarto dell’art. 1284 c.c. sia applicabile anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da responsabilità per inadempimento contrattuale. In primo luogo, può essere valorizzato in questo senso l’argomento, più volte richiamato, su cui la Corte di Cassazione, sez. II, 07/11/2018, n. 28409, ha fondato la propria interpretazione restrittiva del comma quarto. Poiché, infatti, si tratta di un argomento letterale volto a comprendere nell’ambito di applicabilità della disposizione tutte le obbligazioni di fonte contrattuale, è da ritenersi che tra queste vadano comprese anche quelle derivanti, appunto, da responsabilità contrattuale per inadempimento. In secondo luogo, poiché l’interpretazione operata dal giudice di legittimità ha di per sé carattere restrittivo, occorre particolare cautela nel privilegiare opzioni ermeneutiche che siano, a loro volta, ulteriormente restrittive dell’ambito di applicazione della disposizione in questione, in assenza di inequivoche indicazioni letterali rese dal legislatore».

Un piccolo passo, ma importante, verso una piena applicazione del comma IV dell’art. 1284 c.c.

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