Validità ed effetti della c.d. “clausola di salvaguardia” nella quantificazione degli interessi convenzionali; problema del “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori
Giurisprudenza di Legittimità
MUTUO – INTERESSI – CONTRATTI BANCARI
Cassazione civile, 17 ottobre 2019, n. 26286 – pres. Vivaldi, est. D’Arrigo
In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia“, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” anti-usura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.
Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare.
Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
Qui potrai leggere la sentenza integrale
Validità ed effetti della Clausola di Salvaguardia
Studio Capponi e Di Falco
Validità ed effetti della c.d. “clausola di salvaguardia” nella quantificazione degli interessi convenzionali; problema del “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori
Giurisprudenza di Legittimità
MUTUO – INTERESSI – CONTRATTI BANCARI
Cassazione civile, 17 ottobre 2019, n. 26286 – pres. Vivaldi, est. D’Arrigo
In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia“, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” anti-usura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.
Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare.
Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
Qui potrai leggere la sentenza integrale
Altre news
La Procura Speciale
Il Professor Bruno Capponi analizza le questioni sottese alla Sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione, del 10 aprile 2024, n.
Primissime considerazioni su SS. UU 6 aprile 2023 n. 9479 di Bruno Capponi
Il Professor Bruno Capponi analizza le questioni sottese alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, nell’articolo “Primissime considerazioni
Prime note sul maxi-emendamento al d.d.l. n. 1662/S/XVIII
Il Professor Bruno Capponi analizza le questioni sottese agli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII, presentato al Senato il 9 gennaio 2020